venerdì 6 dicembre 2013

ASSENZE MALATTIA

Assenze per malattia e trattamento economico accessorio
Nei primi dieci giorni di assenza per malattia è dovuto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento economico accessorio(art. 71 del D.L. 112/2008). Per la scuola non rientrano tra il trattamento economico fondamentale: la retribuzione professionale docenti(R.P.D.), il compenso per le funzioni strumentali docenti, il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, l’indennità di direzione del DSGA, il compenso individuale accessorio(C.I.A.) per il personale ATA, indennità dei compensi retribuiti con il fondo di istituto, altre indennità previste dal CCNL in vigore e/o da specifiche norme di legge.
Il MEF con Messaggio n. 103 del 30.07.2008 ha precisato che per il personale della scuola si riducono : la Retribuzione professionale docenti, il compenso individuale accessorio e l’indennità di direzione del DSGA.
RPD docenti fascia da 0-a 14 anni euro 5,47 al giorno (164,00 :30)
RPD docenti fascia da 15 a 27 anni euro 6,73 al giorno (202,00 : 30)
RPD docenti fascia da 28 anni euro 8,58 al giorno (257,50 :30)
ATA CIA area B/C(ass. amm e ass. tecnici) euro 2,15 al giorno( 64,50 :30)
ATA CIA area A(coll. Scol.) euro 1,95 al giorno((58,50: 30)
Rientrano nelle assenze per malattia e quindi soggetti a riduzione, le assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici. La riduzione è disposta per ogni episodio di assenza per malattia (ed anche di un solo giorno) e fino ad un massimo di 10 giorni di ogni periodo: in sostanza è una decurtazione “permanente”.
L’eventuale prosecuzione di un periodo di assenza senza interruzione(“senza soluzione di continuità ”) con altro certificato medico(assenza continuativa) è considerato periodo unico ai fini della riduzione dei 10 giorni e quindi la riduzione si applica ai primi 10 giorni del periodo complessivo di assenza(circ. F.P. 17.7.2008 n. 7)
Ogni volta che ci si assenta per malattia si subisce la riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni.
La riduzione non si applica:
1)oltre i 10 giorni di ogni periodo di assenza; 2)in caso di ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza post-ricovero(art. 17 comma 8 lettera a) secondo capoverso CCNL 29.11.2007 ed art. 71 DL 112/78 confermato da parere della Funzione pubblica 4.1.2008 n. 53); 3) in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita(ad. es chemioterapia, dialisi etc.) sia ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital sia ai giorni di assenza dovuti alle conseguenti certificate terapie; 4)in caso di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio. Si ricorda ad ogni buon fine che a partire dal 4.2.2010 (D.M. 18..12.2009 n. 206)le fasce orario per le visite fiscale nel settore pubblico compresa la scuola( diverse da quelle del settore privato) sono tutti i giorni inclusi i festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 18,00.
Con l'occasione si informa che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012(clicca qui) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71 del decreto-legge 25giugno 2008 n. 112 che prevede per i prmi 10 giorni di ogni periodo di assenza la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione dell'accessorio.

Siamo pronti a tutto!

Roma 30 novembre 2013